La Firma Digitale per l’Invio di File: Funzionamento, Validità Giuridica e Obblighi Normativi

Persona che firma digitalmente un documento su laptop utilizzando un token USB

1. Definizione e Contesto Normativo

La firma digitale è uno strumento di identificazione informatica che consente di sottoscrivere documenti elettronici garantendone autenticità, integrità e non ripudio. In Italia, il quadro normativo di riferimento è fornito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – e dalle relative regole tecniche.

La firma digitale ha lo stesso valore legale di una firma autografa ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del CAD, a condizione che sia apposta mediante un dispositivo sicuro e che il certificato qualificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.

Persona che firma digitalmente un documento su laptop utilizzando un token USB

Riferimenti normativi principali:

  • D.Lgs. 82/2005 (CAD)
  • Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
  • DPCM 22 febbraio 2013 – Regole tecniche per firme elettroniche

2. Tipologie di Firma Elettronica

Nel contesto giuridico europeo e italiano, esistono diverse tipologie di firme elettroniche:

Tipo di FirmaCaratteristicheValidità giuridica
Firma Elettronica Semplice (FES)Qualsiasi dato in forma elettronica allegato o connesso a un documentoLimitata, valutata caso per caso
Firma Elettronica Avanzata (FEA)Collega univocamente il firmatario al documento, garantendo controllo esclusivoValida per contratti tra privati
Firma Digitale (FD)Basata su certificati qualificati e crittografia asimmetricaPiena validità legale, equivalente alla firma autografa
Firma Elettronica Qualificata (FEQ)Come la firma digitale, ma secondo standard europei (eIDAS)Valida in tutti gli Stati UE

3. Firma Digitale e Invio File: Ambito Applicativo

L’utilizzo della firma digitale per l’invio di file è oggi ampiamente diffuso sia in ambito pubblico che privato. Serve a garantire la paternità del documento, a blindarne il contenuto e ad assicurarne la rilevanza giuridica.

Esempi pratici di utilizzo:

  • Invio di documenti legali (contratti, atti, scritture private) via PEC
  • Presentazione telematica di pratiche alla Pubblica Amministrazione (es. SUAP, Agenzia delle Entrate, INPS)
  • Partecipazione a bandi e gare pubbliche
  • Fatturazione elettronica e conservazione digitale dei documenti fiscali

4. Requisiti Tecnici per Apporre la Firma Digitale

Per firmare digitalmente un file è necessario disporre di:

  1. Dispositivo di firma (smart card, token USB o firma remota)
  2. Certificato digitale qualificato emesso da un Certification Authority accreditata (es. Aruba, InfoCert, PosteID, Namirial, etc.)
  3. Software di firma (come Dike, ArubaSign, FirmaCerta, ecc.)
  4. Formato del file firmato: i formati comunemente accettati sono:
    • .p7m (busta crittografica CAdES)
    • .pdf con firma visibile (formato PAdES)
    • .xml (soprattutto per fatture elettroniche)

5. Invio del File Firmato: Canali e Garanzie

Dopo aver firmato digitalmente un documento, è possibile inviarlo attraverso canali sicuri e legalmente riconosciuti:

Principali canali:

  • PEC (Posta Elettronica Certificata) – equiparata a una raccomandata con ricevuta di ritorno
  • Portali istituzionali (es. SUAP, INAIL, Portale Giustizia)
  • Sistemi di upload aziendali certificati (es. portali di appalti o gestione documentale)

Il file firmato inviato tramite PEC o piattaforme con tracciabilità certificata assume validità probatoria ai sensi dell’art. 48 del CAD.


6. Validità e Valore Prova in Giudizio

La firma digitale gode di presunzione legale di autenticità, ai sensi dell’art. 2702 c.c., estesa ai documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Questo significa che il documento firmato ha efficacia probatoria piena, salvo querela di falso.

Cass. Civ. Sez. III, 12/01/2021, n. 271 – ha ribadito che il documento informatico con firma digitale ha efficacia pari a quello cartaceo firmato autografamente.


7. Errori Comuni da Evitare

  1. Firmare un file già firmato da altri senza verificarne la validità
  2. Inviare file firmati senza usare canali certificati
  3. Usare certificati scaduti o revocati
  4. Conservare documenti firmati senza rispettare la normativa sulla conservazione digitale (DPCM 3 dicembre 2013)

8. Firma Digitale e GDPR

L’utilizzo della firma digitale implica il trattamento di dati personali identificativi. Pertanto, il soggetto che la utilizza deve assicurarsi di:

  • Trattare i dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
  • Garantire la sicurezza dei dispositivi e delle credenziali
  • Adottare misure di privacy by design e privacy by default

9. Conservazione e Archiviazione dei Documenti Firmati

La conservazione a norma dei file firmati deve avvenire secondo quanto previsto dal:

  • CAD
  • DPCM 3 dicembre 2013
  • Linee guida AgID sulla conservazione

Il documento firmato non può essere alterato: ogni modifica ne invalida la firma. Per questo, è necessario adottare un sistema di conservazione digitale a norma per mantenerne la validità nel tempo.


10. Conclusioni e Consigli Legali

La firma digitale rappresenta uno strumento imprescindibile per l’invio sicuro e legalmente valido di file e documenti nel mondo digitale. La sua corretta applicazione consente di snellire i processi, aumentare la sicurezza giuridica e tutelare i diritti del sottoscrittore.

Consigli pratici:

  • Verifica sempre la validità del certificato di firma
  • Usa canali certificati (PEC, portali istituzionali) per l’invio
  • Conserva i documenti firmati secondo la normativa
  • Fai attenzione a non firmare file contraffatti o manomessi
By Mario Lattice

Appassionato e sempre entusiasta della tecnologia e di poterla usare. Amo scrivere per raccontare le ultime novità tecnologiche.

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