L’installazione di un impianto fotovoltaico a terra rappresenta un investimento significativo verso l’autonomia energetica e la sostenibilità ambientale. Tuttavia, prima di procedere, è fondamentale comprendere appieno la normativa relativa alle distanze dai confini di proprietà, per evitare future contestazioni e garantire la conformità del proprio impianto. A maggio 2025, il quadro normativo è definito da un intreccio di disposizioni nazionali, regionali e, soprattutto, comunali.
Il Quadro Normativo di Riferimento
La questione delle distanze per gli impianti fotovoltaici a terra non è univocamente definita da una singola legge nazionale in termini di metri esatti dal confine di proprietà privata. La normativa principale a cui fare riferimento include:
- Il Codice Civile: Gli articoli relativi alle distanze tra costruzioni (in particolare l’art. 873 e seguenti del Codice Civile, consultabili su portali come Brocardi.it) stabiliscono una distanza minima generica di tre metri tra costruzioni su fondi finitimi, a meno che non siano unite o aderenti. Tuttavia, i regolamenti locali possono stabilire distanze maggiori. È importante notare che la giurisprudenza può interpretare se un impianto fotovoltaico a terra sia assimilabile a una “costruzione” ai fini di queste norme.
- Il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001): Questo testo, come aggiornato da successivi interventi legislativi (inclusi quelli del “Decreto Semplificazioni”), definisce i titoli abilitativi necessari per l’installazione di impianti fotovoltaici. In molti casi, soprattutto per impianti a servizio di edifici, si rientra nell’edilizia libera o in procedure semplificate come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma ciò non esime dal rispetto delle normative sulle distanze.
- Normativa Specifica per le Energie Rinnovabili: Decreti come il D.Lgs. 28/2011 e il più recente D.L. 17/2022 (convertito in legge) hanno introdotto semplificazioni per l’installazione di impianti FER, specificando anche le aree idonee per gli impianti fotovoltaici a terra, soprattutto in contesti agricoli. Il “Decreto Agricoltura 2024” (D.L. 63/2024, convertito con L. 101/2024) ha ulteriormente regolamentato l’installazione in zone agricole, come analizzato da testate specializzate quali Biblus Acca.
- I Regolamenti Edilizi e Urbanistici Comunali: Questo è l’elemento cruciale. Ogni Comune italiano ha la facoltà di integrare la normativa nazionale con disposizioni specifiche all’interno del proprio Regolamento Edilizio o Piano Regolatore Generale (PRG). Sono questi strumenti locali a definire, nella maggior parte dei casi, le distanze precise da rispettare dai confini di proprietà, dalle strade e da eventuali vincoli paesaggistici o storico-culturali. Ad esempio, alcuni comuni possono richiedere distanze minime di 1,5 metri, 5 metri o anche 10 metri dal confine per gli impianti a terra, come evidenziato da articoli su portali come Daze.eu o Pulsee.it.
Distanze Specifiche: Cosa Considerare
Non esistendo una distanza fissa a livello nazionale per gli impianti fotovoltaici a terra dal confine di proprietà privata, è indispensabile:
- Consultare il Regolamento Edilizio del proprio Comune: È il primo e più importante passo. L’ufficio tecnico comunale potrà fornire le informazioni precise e aggiornate.
- Verificare la classificazione urbanistica del terreno: Le regole possono variare significativamente se il terreno è classificato come agricolo, edificabile, industriale, ecc.
- Considerare la tipologia e dimensione dell’impianto: Impianti di grande estensione o con strutture di supporto fisse potrebbero essere soggetti a regole più stringenti.
- Valutare eventuali vincoli: La presenza di vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), idrogeologici, o la vicinanza a beni di interesse storico-culturale possono imporre ulteriori limitazioni o distanze maggiori.
- Rispettare le distanze da strade e ferrovie: Il Codice della Strada e i regolamenti specifici impongono distanze minime anche da queste infrastrutture.
Il Principio di Prevenzione e l’Importanza del Dialogo
In materia di distanze tra costruzioni, vige spesso il principio di prevenzione: chi costruisce per primo può condizionare la posizione della costruzione del vicino. Tuttavia, data la natura specifica degli impianti fotovoltaici (che possono generare ombreggiamento o avere un impatto visivo), è sempre consigliabile:
- Affidarsi a un tecnico specializzato: Un geometra, architetto o ingegnere potrà effettuare tutte le verifiche normative e progettare l’impianto in conformità.
- Dialogare con i vicini: Anche se la normativa non lo imponesse esplicitamente (a meno di accordi specifici o servitù), informare i confinanti e cercare un accordo amichevole può prevenire future liti e contestazioni. In alcuni casi, il consenso del vicino può permettere deroghe alle distanze standard, se il regolamento comunale lo prevede.
Recenti Orientamenti Giurisprudenziali
È interessante notare come la giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, si sia espressa in diverse occasioni sul tema delle distanze e degli impianti per energie rinnovabili. Alcune sentenze (come la Cassazione n. 9448/2024, citata da Biblus Acca) hanno sottolineato il pubblico interesse legato alla produzione di energia da fonti rinnovabili, bilanciandolo con il diritto di proprietà. Tuttavia, ciò non esime dal rispetto delle normative locali.
Conclusione: Verifica Locale e Progettazione Accurata
In conclusione, a maggio 2025, per installare un impianto fotovoltaico a terra rispettando le corrette distanze dal confine, la regola d’oro è: informarsi scrupolosamente presso il proprio Comune. La normativa nazionale fornisce un quadro generale, ma sono i regolamenti edilizi locali a dettare le condizioni specifiche. Una progettazione accurata, eseguita da professionisti esperti e, possibilmente, accompagnata da un dialogo costruttivo con i confinanti, è la migliore garanzia per un investimento sicuro e privo di problematiche future. Ricordate che il mancato rispetto delle distanze può portare a sanzioni e, nei casi più gravi, all’obbligo di rimozione dell’impianto.
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